Emergenza Covid-19: Avviso per l’accesso al contributo per l’acquisto di beni di prima necessità
16 aprile 2020

L’avviso è rivolto ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria “Covid-19” e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo Stato e dalla Regione.
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni; residenza in Abruzzo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; un valore complessivo, alla data di pubblicazione delle legge regionale (7 aprile 2020), dei depositi presenti sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali intestati ai componenti del nucleo familiare (per la quota parte nel caso di c/c cointestati con soggetti non appartenenti al nucleo familiare) e degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti/sottoscritti (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori), non superiore a 2.000,00 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al secondo, fino a un massimo di 5.000 euro; non essere titolari, a pena di esclusione, della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'art. 1 e all'art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ovvero del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4; non essere titolari, a pena di esclusione, di reddito da lavoro subordinato pubblico o privato (ad esclusione di pensione), ovvero di altre forme di sostegno economico o al reddito erogate da enti pubblici (ad eccezione del contributo di solidarietà alimentare erogato dal Comune ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2020, n. 658).